Sentenza Faccini Dori

SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 LUGLIO 1994. – PAOLA FACCINI DORI CONTRO RECREB SRL. – TUTELA DEI CONSUMATORI IN CASO DI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI è  tra le più significative sentenze della Corte di giustizia, suprema autorità giurisdizionale delle Comunità europee.

 

La sentenza è stata emessa in un giudizio promosso col patrocinio dell’Avv. Annalisa Premuroso, all’epoca ancora era praticante procuratore legale.

Negli anni 90 erano molto diffuse le vendite di libri e/o enciclopedie “porta a porta”,   “per strada” per televisione e gite organizzate per scopi promozionali. L’Avv. Annalisa Premuroso all’inizio della professione, si era specializzata in questo settore ed ha difeso centinaia di persone – ragazzi appena maggiorenni, casalinghe, ecc – che, incautamente, avevano firmato dei contratti, tratte accettate, addirittura cambiali, pensando ingenuamente che non fossero impegnativi.

Faccini Dori (C-91/92) (sentenza del 14 Luglio 1994)

La difesa avveniva prima  in sede stragiudiziale e poi, in caso di non  definizione, proseguiva  in sede penale e/o civile. Tra questi casi vi fu anche quello di Dori Faccini la quale nel 1989, mentre si trovava nei pressi della stazione Centrale di Milano – ovvero fuori dei locali commerciali – era stata fermata dal rappresentante della società Interdiffusion che la aveva fatto sottoscrivere un modulo per l’acquisto di un corso di inglese per corrispondenza.

Dori Faccini si rivolgeva all’Avv. Annalisa Premuroso per annullare l’ordine, ma il contratto che aveva firmato non prevedeva il diritto di recesso unilaterale (all’epoca nemmeno previsto dal codice civile).

A cura dell’Avv. Premuroso veniva quindi predisposta e inoltrata a Interdiffusion a firma di Dori Faccini, la lettera di disdetta al contratto nei sette giorni dalla sottoscrizione, invocando il diritto di recesso stabilito dalla direttiva dell’85 (85/577/CEE) sulla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Interdiffusion rispondeva di aver ceduto il credito a Recreb Srl, cui l’Avv. Premuroso inoltrava per conoscenza la lettera di recesso nei setti giorni, in forza della direttiva comunitaria  85/577 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. L’Italia all’epoca dei fatti, non aveva recepito la menzionata direttiva, benché i termini fossero scaduti in data 23 dicembre 1987.

Nonostante il ricevimento della lettera di recesso, Recreb si era rivolto al Giudice Conciliatore di Firenze ed aveva richiesto ed ottenuto una ingiunzione di pagamento che notificava a Dori Faccini. Quest’ultima, rappresentata da Annalisa Premuroso, proponeva opposizione sostenendo di aver legittimamente esercitato il recesso da contratto in forza della Direttiva Cee e chiedeva la sospensione del giudizio, con trasmissione degli atti alla Corte di giustizia delle Comunità europee per stabilire se la direttiva fosse così precisa e dettagliata che – una volta scaduto il termine per la trasposizione ma prima della trasposizione effettiva in legge italiana – essa producesse effetti nei rapporti fra i singoli e lo Stato italiano e in particolare nei rapporti dei singoli fra loro.

La Corte, dopo aver stabilito che la Direttiva era in effetti precisa e sufficientemente dettagliata accertava la assenza di effetto diretto orizzontale della Direttiva, nel contempo imponendo agli Stati membri di risarcire i danni che essi – non dando attuazione ad una direttiva – hanno causato ai singoli.

 

Il diritto di recesso nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali è stato poi introdotto nella legislazione italiana con il D.Lgs n. 50 del 1992, che ha trasposto al direttiva 85/57 e poi  (D.Lgs. n.206/05 ast. 45 e seguenti)

 

POTETE LEGGERE LA SENTENZA INTEGRALE DAL SEGUENTE INIDIRIZZO

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61992J0091:IT:HTML